sabato 29 maggio 2010

Autotrasportatori: agevolazioni fiscali


Autotrasportatori (comunicato stampa Agenzia Entrate 24.5.2010 n. 109)

Con riferimento alle imprese di autotrasporto merci, il comunicato stampa Agenzia delle Entrate 24.5.2010 n. 109 segnala che, anche nel 2010, sono applicabili alcune agevolazioni, per effetto dell'emanazione dei provvedimenti attuativi della L. 191/2009 (Finanziaria 2010).
Credito d'imposta per il recupero del contributo SSN
Le imprese di autotrasporto merci (per conto terzi o per conto proprio) possono recuperare quanto versato nel 2009 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati. Tali somme possono essere recuperate fino alla concorrenza di 300,00 euro per ciascun veicolo.
Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione mediante F24 per i versamenti effettuati nel 2010.
Deduzione forfetaria spese non documentate
È altresì riconosciuta una deduzione forfetaria dal reddito d'impresa per spese non documentate in caso di trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa di autotrasporto per conto terzi (art. 66 co. 5 del TUIR).
In particolare, è prevista una deduzione forfetaria per le spese non documentate pari a:
- 56,00 euro, per i trasporti effettuati fuori dal territorio comunale ma all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. Tale deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
- 92,00 euro, per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

Materiale di approfondimento:
- art.66 co.5 DPR 22.12.1986 n.917
- art.1 co.103 L.23.12.2005 n.266
- Comunicato stampa Agenzia Entrate 24.5.2010 n.109
- Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2010 - "Bonus autotrasportatori "in strada" anche nel 2010" - Alberti

mercoledì 19 maggio 2010

Plusvalenza da cessione d’azienda e tassazione separata

In base all’art. 17 del TUIR, non si applica per redditi conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice.
In presenza di determinati presupposti soggettivi ed oggettivi, la plusvalenza realizzata mediante la cessione di un complesso aziendale può essere assoggetta a tassazione separata.
La lett. g) del co. 1 dell’art. 17 del TUIR contempla infatti tra i redditi suscettibili di tassazione separata anche le “plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni”.
La tassazione “separata” implica che il presupposto imponibile non confluisce nel reddito complessivo (come componente positivo di reddito di impresa o come reddito diverso) assoggettato a tassazione IRPEF con le ordinarie aliquote progressive, bensì viene tassato “a parte”, sulla base di un’aliquota fiscale determinata secondo le regole dell’art. 21 del TUIR.
Ai sensi dell’art. 21 co. 1 secondo periodo del TUIR, l’imposta è determinata applicando alla plusvalenza imponibile l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nei due periodi di imposta antecedenti.
L’aliquota deve essere determinata rapportando l’imposta del biennio (calcolata con le aliquote marginali in vigore nel periodo in cui viene realizzata la plusvalenza) al reddito del biennio ridotto della metà.
La prima parte del co. 2 dell’art. 17 del TUIR stabilisce però che i redditi indicati nella lett. g) del precedente co. 1 “sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice”.
In definitiva, l’assoggettamento a tassazione separata delle plusvalenze da cessione d’azienda è subordinato al fatto che:
- dal punto di vista soggettivo, il cedente che realizza la plusvalenza sia una persona fisica;
- dal punto di vista oggettivo, l’azienda che viene ceduta risulti posseduta da più di cinque anni dal cedente.
Giova sottolineare che la possibilità di avvalersi della tassazione separata non è subordinata alla cessazione dell’attività di impresa da parte dell’imprenditore individuale, il quale può dunque esperirla (se, ben inteso, ne sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi) anche se prosegue nella propria attività imprenditoriale.
In ogni caso, la tassazione separata rappresenta sempre una possibilità e mai un obbligo per il cedente.
La tassazione separata è una possibilità e mai un obbligo per il cedente.
Infatti:
- la seconda parte del co. 2 dell’art. 17 del TUIR stabilisce che i redditi in questione, “se conseguiti da persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa”;
- il primo periodo del co. 3 dell’art. 17 del TUIR stabilisce che per i redditi in questione “non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione”.
In altre parole:
- nel caso (generale) in cui la plusvalenza rappresenti per il cedente un componente positivo di reddito di impresa, la tassazione separata costituisce la modalità di tassazione opzionale, nel senso che essa si applica solo se viene espressamente esercitata la relativa opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la plusvalenza confluirebbe altrimenti nel reddito di impresa (e, a sua volta, nel reddito complessivo) come suo componente positivo;
- nei due casi particolari previsti dall’art. 67 del TUIR (cessione dell’unica azienda dell’imprenditore individuale previamente concessa in affitto e cessione dell’azienda ricevuta in donazione o successione senza suo esercizio da parte del donatario o dell’erede), in cui la plusvalenza assume invece in capo al cedente la natura di reddito diverso, la tassazione separata costituisce la modalità di tassazione naturale, fermo restando però che anche in questo caso rimane possibile non avvalersene, facendo constare la relativa opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione del corrispettivo di cessione dell’azienda.

lunedì 3 maggio 2010

Destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare:
l’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.
Le scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto,essere entrambe espresse. Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.
Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l’apposita scheda (Mod. 730-1) da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite. Anche i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, indicati al precedente paragrafo 2, possono comunque effettuare la scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF alle condizioni sottoindicate, utilizzando l’apposita scheda allegata allo schema di certificazione unica (CUD 2010) o al modello UNICO Persone Fisiche 2010 e seguendo le relative istruzioni per le modalità di presentazione.

Scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF
Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari all’otto per mille del gettito IRPEF:
• a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
• a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
• ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero, sia direttamente sia attraverso un ente appositamente costituito da parte dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
• ad interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
• a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
• agli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
• alla tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l’antisemitismo a diretta gestione dell’Unione delle Comunità ebraiche.
La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d’imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; la quota non attribuita proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta alla gestione statale. La scelta va espressa sul modello 730-1, apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle sette istituzioni beneficiarie dell’otto per mille dell’IRPEF.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF
Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all’articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università.
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009). La scelta va espressa sul “Modello 730-1” apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell’IRPEF. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’IRPEF. Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell’Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it