venerdì 4 giugno 2010

Come impugnare una cartella esattoriale
















In maniera sintetica, ma altrettanto chiara e semplice, cercherò di spiegare come dovete comportarvi quando ricevete una cartella esattoriale illegittima o viziata.
Innanzi tutto portatela immediatamente da un dottore commercialista, onde evitare di incorrere in decadenze.

• SE L’ENTE CREDITORE E’ L’AGENZIA DELLE ENTRATE il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica alla Commissione Tributaria Provinciale competente.
• SE L’ENTE CREDITORE E’ L’INPS O L’INAIL il ricorso va presentato al Giudice del Lavoro entro 40 giorni dalla notifica se si vuole trattare solo il merito della pretesa contributiva ed entro 20 giorni se si devono contestare anche vizi di notifica vizi formali.
Quali sono i vizi formali più frequenti (che potrebbero determinare l’annullamento della cartella)?
1. VIZI DI NOTIFICA non sanabili
L'atto tributario, va sempre notificato direttamente all'interessato, quando la cartella esattoriale o l'avviso di accertamento va notificato a terzi (esclusi i familiari conviventi), ad esempio il Portiere, il vicino il parente del piano superiore, e’ obbligatorio informarlo dell’avvenuta notifica, con la prescritta raccomandata di avvenuta notifica a terzi, come previsto dagli art.139 del cpc, comma 4 come modificato dall’art.174 comma 3 del Dlgs 30/06/2003 n.196. In caso di irreperibilità ai sensi dell’art.140 del cpc, e’ obbligatorio affiggere avviso sulla porta e procedere a darne notizia per raccomandata. Tale principio e’ stato affermato anche dalla suprema corte di Cassazione che ha stabilito che e’ obbligatorio il deposito di copia nella casa comunale, l’affissione alla porta dell'abitazione e la spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento, essendo questi i requisiti minimi da pretendersi per una corretta instaurazione del contraddittorio nel rispetto del codice di rito.
2. CARENZA DI MOTIVAZIONE
3. MANCATO INVIO DI AVVISO BONARIO
Risolvendo un contrasto di giurisprudenza in materia di procedimento di formazione della pretesa tributaria ai fini della riscossione delle imposte, le S.U. hanno affermato che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Alla cartella di pagamento devono ritenersi applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212), ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, tanto piu' quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento. Pertanto anche nella cartella di pagamento l'ente impositore ha 'l'obbligo di chiarire, sia pure succintamente, le ragioni - intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria - dell'iscrizione nel ruolo dell'importo dovuto, in modo tale da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa
4. MANCATA INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA NOTIFICA
Decadenza dell’iscrizione a ruolo. Il ruolo previdenziale e quello tributario hanno termini differenti entro cui essere formati. Per la decadenza del ruolo tributario si richiama l’Art. 6 del D. Lgs. n. 46 del 1999, che ha innovato l’art. 17 del dpr 602/73; per il ruolo previdenziale si richiama l’ Art. 25 del D. Lgs. n. 46 del 1999;
5. DECADENZA DELLA NOTIFICA
Il ruolo previdenziale e quello tributario hanno termini differenti entro cui essere notificati. Per la decadenza della notifica del ruolo tributario si richiama articolo 25, del dpr n. 602/1973, modificato dall'articolo 1, comma 5 bis del decreto legge n. 106, del 2005; per la notifica del ruolo previdenziale si richiama l’art. 1 co. 417 della legge n.311 del 2004.

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