Omaggi ai clienti
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Beni di produzione propria o commercio
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Acquisto (IVA detraibile)
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Cessione gratuita (sempre imponibile)
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Omaggi ai clienti
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Beni non rientranti nell'attività d'impresa
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Acquisto
- IVA detraibile se il valore unitario è minore/uguale a 25,82 euro;
- IVA indetraibile se il valore unitario è maggiore di 25,82 euro.
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Cessione gratuita (Fuori Campo Iva)
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Omaggi di dipendenti
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Beni oggetto dell'attività d'impresa
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Acquisto (IVA detraibile)
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Cessione gratuita (Imponibile IVA ex art.2, co.2, n.4 DPR 633/72)
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Omaggi di dipendenti
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Beni non rientranti nell'attività d'impresa
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Acquisto (IVA detraibile)
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Cessione gratuita (Fuori Campo IVA)
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venerdì 23 dicembre 2011
Il regime fiscale degli omaggi: trattamento ai fini IVA
lunedì 19 dicembre 2011
Il regime fiscale degli omaggi: trattamento ai fini delle imposte dirette
La normativa prevede una distinzione di trattamento a seconda che i destinatari degli omaggi siano clienti oppure dipendenti (compresi i soggetti fiscalmente assimilati come collaboratori co.co.co., lavoratori a progetto, ecc.).
Per quanto riguarda le imposte sui redditi, in generale i costi sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50,00 euro; se invece il valore unitario supera tale importo, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dal DM 19.11.2008 come spese di rappresentanza. Per calcolare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato è necessario considerare il regalo nel suo complesso e il costo d’acquisto del bene, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (es: Iva indetraibile). Per cui, nel caso di un cesto natalizio, va considerato l’intero cesto e non il valore dei singoli beni che lo compongono.
Se il destinatario dell’omaggio è invece il dipendente o collaboratore, il datore di lavoro può dedurre dal reddito d’impresa il costo sostenuto, secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro.
Dal punto di vista dell’Irap, gli omaggi ai clienti sono deducibili per l’importo stanziato a conto economico solo da parte delle società di capitali; per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali, invece, essi non sono deducibili.
Gli omaggi riservati ai dipendenti e assimilati, invece, subiscono un trattamento differente: le società di capitali possono dedurli ai fini Irap solamente qualora si tratti di beni funzionali all’attività d’impresa (es.: abbigliamento da lavoro, ecc.) e non presentino natura retributiva per il dipendente. Per le società di persone, invece, essi sono sempre e comunque indeducibili.
Diverso è il trattamento per gli esercenti di arti e professioni. Per quanto riguarda i professionisti, il costo sostenuto per l’acquisto degli omaggi destinato alla clientela è assimilato a spesa di rappresentanza ed è detraibile nella misura dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta; tale trattamento si applica ai fini Irap. Le spese per omaggi destinati a dipendenti e collaboratori, invece, dal momento che non esiste una specifica disciplina sull’argomento e che il DM 19/11/2008 esclude che le liberalità ai dipendenti possano costituire spese di rappresentanza, devono essere considerate analogamente a qualsiasi altra spesa per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, ossia interamente deducibili. Tale interpretazione esclude dunque la deducibilità delle stesse ai fini Irap, a meno che non si tratti di beni funzionali all’attività di lavoro autonomo e non abbiano carattere retributivo per il dipendente.
I contribuenti minimi, invece, possono interamente dedurre le spese relative all’acquisto degli omaggi se essi sono di valore inferiore ai 50,00 euro. In caso eccedano tale cifra, esse saranno trattate come spese di rappresentanza.
venerdì 25 novembre 2011
Riduzione dell'acconto Irpef del 30 novembre 2011
L'acconto IRPEF da versare nel 2011 scende dal 99% all'82%: così prevede il Decreto del Presidente del Consiglio firmato il 21 novembre scorso.
sabato 12 novembre 2011
Sponsorizzazioni sportive: riflessi fiscali sui corrispettivi in parte in denaro e in parte in natura
Capita spesso alle società sportive dilettantistiche di realizzare contratti di sponsorizzazione che prevedano corrispettivi parzialmente in denaro e parzialmente in natura, questi ultimi attraverso la fornitura di materiale sportivo recante il logo dello sponsor.
Tali contratti, riconducibili alla casistica delle sponsorizzazioni tecniche, prevedono prestazioni periodiche e continuative, generalmente vincolate alla durata di una o più stagioni agonistiche, e rientrano tra i contratti a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive.
Per un corretto trattamento contabile e fiscale delle operazioni che derivano da tali contratti, è utile premettere che, per quanto attiene il corrispettivo della prestazione di servizi di sponsorizzazione effettuata attraverso fornitura di beni materiali, viene a determinarsi tra le parti un’operazione di natura permutativa “servizi contro beni”, che da origine ad un trattamento fiscale specifico, previsto dal DPR 633/72.
Esso infatti prevede, all’art. 13 co. 2 lett. d), che la base imponibile di ciascuna operazione è costituita dal valore normale dei beni che formano oggetto di ciascuna di esse.
Dal punto di vista contabile, ciò comporta:
- per la società sportiva dilettantistica, l’obbligo di fatturare all’impresa sponsor l’intero corrispettivo comprensivo della parte “in natura”, rappresentata dal materiale sportivo ceduto dallo sponsor, sulla base del valore normale attribuibile a detto materiale;
- per l’impresa sponsor, l’obbligo di emettere una fattura alla società sportiva dilettantistica a fronte del materiale a essa ceduto, sulla base del valore normale attribuibile a detto materiale.
Per quanto riguarda i riflessi fiscali che si determinano in capo all’impresa sponsor, essi attengono all’ambito delle imposte sul reddito e dell’iva. Dal punto di vista dell’impresa sponsor, i costi da sponsorizzazione possono essere configurati in due modi, in base alla loro natura prevalente:
- tra le spese di pubblicità, per le quali è prevista l’integrale deducibilità dal reddito d’impresa;
- oppure, tra le spese di rappresentanza.
La prima delle due ipotesi di configurazione è però quella prevalente, in quanto, trattandosi di corrispettivi dovuti per prestazione di servizi, la natura della spesa non presenta quella componente di liberalità che è tipica delle spese di rappresentanza.
La totale deducibilità di tale spesa pubblicitaria può essere operata, a scelta del contribuente:
- per intero nel periodo d’imposta di competenza, se l’impresa ritiene che l’utilità (in termini di maggiori ricavi) della spesa promozionale è destinata ad esaurirsi in tale arco temporale;
- per quote costanti nel periodo d’imposta di competenza e nei quattro successivi, se l’impresa ritiene che l’utilità (in termini di maggiori ricavi) della spesa promozionale è destinata a protrarsi per più esercizi.
Inoltre, qualora il contratto di sponsorizzazione interessi due o più periodi d’imposta, l’impresa deve innanziatutto ripartire le spese lungo l’intera durata del contratto, mediante la tecnica dei risconti.
Sotto il profilo dell’iva, l’impresa sponsor non registra riflessi di tipo particolare. L’impresa riceve infatti dall’associazione sportiva dilettantistica una fattura di acquisto, in cui l’aliquota iva è al 20%.
Per ciò che invece riguarda l'ente che riceve il corrispettivo della sponsorizzazione è necessario identificare con precisione la natura dei proventi da sponsorizzazione, soprattutto ai fini Iva. Infatti, se la società o associazione sportiva si avvale del particolare regime previsto dalla L.398/91 che, ai fini Iva, rinvia alle disposizioni recate dall'art.74 co.6 del DPR 633/72, bisogna fare una ditinzione tra servizi pubblicitari e servizi di sponsorizzazione:
- se si tratta di servizi pubblicitari è prevista una percentuale di detrazione dell'imposta pari al 50%;
- se si tratta di servizi di sponsorizzazione è prevista una detrazione dell'imposta pari al 10%.
sabato 5 novembre 2011
Riporto perdite fiscali per i soggetti Ires
- da un lato ha eliminato il limite temporale alla riportabilità delle perdite realizzate in un periodo d'imposta (precedentemente era consentito riportarle non oltre il quinto anno dalla loro formazione);
- dall'altro ha introdotto un tetto quantitativo consentendo che le perdite possano essere utilizzate in diminuzione del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta in misura non superiore all’80% di tale ammontare (precedentemente non sussisteva alcuna limitazione).
Va precisato, comunque, che la parte delle perdite che eccede l’80% degli utili e che, pertanto, non può essere dedotta nell’esercizio, può essere riportata negli anni successivi senza alcun limite.
Nella relazione di accompagnamento al nuovo provvedimento è stato evidenziato come la finalità della nuova norma sia quella di aiutare le imprese che, nell'attuale momento di crisi, si potrebbero trovare ad avere ingenti volumi di perdite pregresse non recuperabili seguendo il limite di riporto quinquennale previsto dalla vecchia norma.
Nulla cambia invece per le perdite realizzate nel primo triennio di attività che continueranno ad essere illimitatamente riportabili ed in misura piena, così come avveniva in precedenza.
Dubbi sussistono circa il riporto delle perdite maturate prima dell’entrata in vigore della modifica normativa: la relazione governativa indica come questo, in assenza di un regime transitorio, debba avvenire secondo le disposizioni dell’articolo 84 previgente.
domenica 30 ottobre 2011
Beni concessi in uso a soci o familiari dell’imprenditore: novità del DL 138/2011
La nuova disciplina considera reddito diverso in capo al socio o familiare dell'imprenditore, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a tali soggetti. Questo avviene mediante l’istituzione di una nuova fattispecie impositiva di reddito diverso, (nuova lettera h-ter dell'articolo 67, comma 1, del Tuir) quantificato, appunto, in misura corrispondente alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo.
Di contro i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso deducibili.
Viene introdotto, a tal fine, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate da parte dell'impresa concedente (ovvero del socio o del familiare) i dati realtivi ai beni concessi in godimento.
Nel caso di omessa comunicazione o di comunicazione con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione pari al 30% della differenza tra valori di mercato e corrispettivo pagato dal socio o familiare per il godimento del bene. In ogni caso, laddove il corrispettivo sia almeno pari al valore di mercato della concessione del bene, è prevista la sola sanzione residuale - di cui all'art.11 del D.Lgs.471/1997 - variabile tra 258,00 euro e 2.065,00 euro.
L'Agenzia già attualmente possiede informazioni precise circa i beni per arrivare a definire se questi siano di proprietà di soggetti privati o di società, tuttavia non è ancora in grado di ricostruire che è il beneficiario di questi beni. Con l'obbligo di comunicazione di cui sopra, sarà in grado di unire i tasselli mancanti.
domenica 23 ottobre 2011
Superbollo auto: pagamento entro il 10 novembre
Dunque chi, dal 6 luglio 2011, possiede macchine con potenza superiore a 225 chilowatt dovrà pagare 10,00 euro per ogni chilowatt sopra i 225.
Tale sovrattassa avrà una destinazione diversa – ossia l’erario – rispetto al bollo ordinario che è assegnato alle Regioni. Col Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 Ottobre 2011 sono state individuate le modalità e i termini di pagamento di tale “superbollo”. Andrà pagato utilizzando il modello “F24 elementi identificativi” senza possibilità di compensazione con eventuali crediti vantati e con i seguenti codici tributo:
- 3364 “addizionale erariale alla tassa automobilistica –art.23, comma 21, D.L. 98/2011”;
- 3365 “addizionale erariale alla tassa automobilistica –art.23, comma 21, D.L. 98/2011 –sanzione”;
- 3366 “addizionale erariale alla tassa automobilistica –art.23, comma 21, D.L. 98/2011 – interessi”.
Per il 2011 l’addizionale va pagata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 ottobre 2011, quindi entro il prossimo 10 novembre.
Per gli anni 2012 e seguenti dovrà invece essere corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria. Per poter procedere al pagamento contestuale del bollo e del superbollo, con riversamento diretto di quest’ultimo al bilancio dello Stato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, emetterà un decreto per regolare i rapporti tra Stato e Regioni.
martedì 11 ottobre 2011
Nuovo regime dei minimi
Ma vediamo nello specifico cosa scrive l'art.27:
1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività é iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche:
a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 é ridotta al 5 per cento. Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
2. Il beneficio di cui al comma 1 é riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
Sembra che l'obiettivo del legislatore sia, almeno nelle intenzioni, più ampio rispetto a quello di una ridefinizione delle regole operative del regime dei minimi.
Viene infatti affermato che “Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi”.
Importante novità è rappresentata dalla durata limitata nel tempo del regime, che si applicherà per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi: di conseguenza, quello dei minimi da regime “naturale” diventerà invece un regime “transitorio”.
La norma prevede inoltre che vi possano accedere soltanto i contribuenti che abbiano iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007, di modo che l'anno 2011 rappresenterà l'ultimo di applicazione del regime per coloro i quali hanno aperto la partita Iva precedentemente a tale data.
In sede di conversione del decreto è stata aggiunta la previsione in base alla quale la durata limitata viene derogata nel caso di contribuenti che allo scadere del quinto anno di attività abbiano meno di 35 anni: questi contribuenti potranno applicare il regime dei minimi sino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno d'età. Per fare un esempio, laddove un ventenne dovesse aprire una partita Iva divenendo contribuente minimo nel 2012, potrebbe applicare il regime agevolativo, ovviamente qualora venissero rispettate tutte le condizioni prescritte, sino al 2027, ossia per 15 anni.
Altre restrizioni di rilievo sono che:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività d'impresa ovvero un'arte o professione, anche nell'ambito di imprese familiari, società o associazioni professionali;
- l'attività intrapresa non deve rappresentare la prosecuzione dell'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta salva la pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- l’attività del contribuente non deve rappresentare la prosecuzione di un'attività di impresa svolta da un altro soggetto che abbia realizzato nell'anno precedente ricavi di ammontare superiore a 30.000 euro.
Tutte restrizioni che ci riportano a quelle già viste per il regime delle nuove iniziative produttive, che peraltro, nonostante la norma scriva che "gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati" nel nuovo regime dei minimi, è tuttora una opzione alternativa sceglibile dal contribuente che apre partita iva!
E' evidente il risparmio rappresentato dalla sensibile riduzione dell'imposta sostitutiva che si applicherà (dal 20% si passerà al 5%), ma è altrettanto evidente che la platea che ne usufruirà sarà di molto ridotta rispetto alla "vecchia versione" del regime dei minimi.
domenica 4 settembre 2011
Bando "impresa donna"
Destinatarie degli interventi del presente bando sono:
- Donne disoccupate o inoccupate senza limiti di età;
- Donne occupate con contratti di lavoro atipici senza limiti di età.
E' previsto un contributo a fondo perduto dell'80% con un massimo di 50.000 euro per le imprese singole e di 100.000 euro per progetti d'impresa proposti da più di due persone fisiche. Le interessate potranno proporre un'idea imprenditoriale innovativa che verrà valutata da un'apposita commissione.
L'intervento è a sportello, pertanto, saranno ammessi al contributo tutti i progetti ritenuti idonei, in ordine cronologico, presentati fino all'esaurimento delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna Provincia.
I plichi, con la proposta e la documentazione necessaria, potranno essere spediti a partire dalle ore 10 del giorno 3 ottobre 2011 e dovranno comunque pervenire presso l'Amministrazione entro le ore 12 del giorno 2 novembre 2011.
Per informazioni rivolgersi allo Studio Fanni chiamando al n.0702358120 o scrivendo una mail a studiofanni@gmail.com
Bando microcredito
Il fondo prevede la concessione di un prestito che va dai 5 ai 25mila euro a tasso zero, rimborsabili in 60 mesi.
Le domande possono essere presentate da:
- soggetti a rischio di esclusione sociale (lavoratori over 50, giovani disoccupati o inoccupati, cassa integrati);
- donne;
- soggetti svantaggiati così come individuati dalla L.R. 22 aprile 1997 n.16 art 24 tra cui, a titolo esemplificativo i soggetti diversamente abili, migranti, ex detenuti, ex tossicodipendenti, ecc.);
- famiglie monoparentali;
- coloro che non posseggano un diploma di scuola media superiore o professionale;
- nuovi imprenditori (inclusi i titolari di impresa da non più di 36 mesi all’atto di presentazione della domanda);
- Per le società, i requisiti soggettivi devono essere posseduti da uno o più soci che nel complesso detengono il 51% delle quote sociali e uno o più di questi stessi soci devono essere amministratori della Società.
Per quanto riguarda le condizioni oggettive si specifica che le proposte potranno essere altresì presentate da:
- le microimprese costituende o già costituite - aventi forma giuridica di ditta individuale, società di persone, società a responsabilità limitata operanti nei settori ammissibili;
- le cooperative (di tipo A e B) costituende o già costituite operanti nei settori ammissibili;
- le piccole imprese da costituire operanti nei settori ammissibili;
- organismi no profit e operatori del privato sociale con posizioni nuove o non consolidate sul mercato operanti nei settore dei servizi sociali alla persona.
Sono da considerarsi prioritarie, in coerenza con quanto previsto dalla strategia di investimento e dal Piano Operativo, le proposte che rientrano nelle seguenti categorie di attività:
- turismo (alloggio, ristorazione, servizi);
- servizi sociali alla persona;
- tutela dell’ambiente;
- ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione);
- risparmio energetico ed energie rinnovabili;
- servizi culturali e ricreativi;
- servizi alle imprese (incluse le consulenze di tipo gestionale, scientifico e tecnico)
- manifatturiero;
- commercio di prossimità;
- artigianato.
Le domande, dovranno essere stampate, sottoscritte dal titolare e inviate entro i 7 giorni successivi alla data di presentazione in forma telematica.
Per maggiori informazioni contattare lo Studio Fanni al n.070.2358120 o via mail scrivendo a studiofanni@gmail.com
domenica 14 agosto 2011
Regime iva ristorazione e catering su navi e aerei
- eseguite in Italia, negli altri casi.
- servizi forniti a bordo di navi, aerei o treni, senza il pagamento di un corrispettivo, in quanto già inclusi nel prezzo del biglietto e, quindi, da ritenersi accessori alla prestazione di trasporto dei passeggeri di cui alla precedente lett. b);
- servizi resi nell’ambito di un pacchetto turistico, venduto da un tour operator al cliente, soggetti alla disciplina speciale di cui all’art. 74-ter del DPR n. 633/1972.
martedì 26 luglio 2011
La scelta dell'otto e del cinque per mille
- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario)
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo)
- all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero sia direttamente sia attraverso un ente appositamente costituito)
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo)
- alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale)
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate)
- all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché a interventi sociali e umanitari in particolare volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’antisemitismo).
Si può scegliere una sola istituzione. La scelta va indicata firmando solo all’interno di una delle caselle del modulo allegato alla dichiarazione dei redditi.
La ripartizione dei fondi destinati alle diverse istituzioni avviene in proporzione alle scelte espresse.
Se il contribuente non firma, e quindi non indica la propria scelta, l’8 per mille dell’Irpef viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle istituzioni indicate nel modello. Tuttavia, la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia, è devoluta alla gestione statale.
E’ possibile destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito alle seguenti finalità:
- sostegno degli enti del volontariato;
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Per esprimere la scelta è necessario apporre la firma nell’apposito riquadro del modello allegato alla dichiarazione dei redditi, corrispondente ad una soltanto delle finalità destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef. Per alcune delle finalità, è possibile indicare anche il codice fiscale del soggetto cui si intende destinare direttamente la quota.
- allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere le scelte all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L’ufficio postale rilascia un’apposita ricevuta
- a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, Caf, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.
La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.
La scheda deve essere integralmente presentata anche se è stata espressa soltanto una delle scelte consentite (8 o 5 per mille dell’Irpef).
Inoltre, la scheda per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate.
domenica 10 luglio 2011
Cedolare secca sugli affitti
martedì 28 giugno 2011
Modello 770 semplificato: scadenza prorogata
Devono presentare il 770 semplificato i sostituti d’imposta che hanno corrisposto somme e valori per i quali hanno trattenuto: la ritenuta alla fonte, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi assicurativi dovuti all’Inail. In particolare:
- società di capitali ed enti commerciali a esse equiparate (enti pubblici e privati) che risiedono nel territorio dello Stato
- enti non commerciali, compresi gli enti pubblici (Università statali, Regioni, Province, Comuni) e gli enti privati residenti nel territorio dello Stato
- associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali
- società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato
- trust
- condomìni
- società di persone, di armamento e di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato
- società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioniresidenti nel territorio dello Stato
- aziende coniugali, se l’attività è esercitata in forma societaria tra coniugi residenti nel territorio dello Stato
- gruppi europei d’interesse economico (Geie)
- persone fisiche che esercitano arti e professioni, imprese commerciali e imprese agricole
- curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto
- soggetti che corrispondono redditi esenti da Irpef ma che sono assoggettati a contribuzione Inps (per esempio, le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia)
- amministrazioni dello Stato
- intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla
comunicazione di dati
- soggetti che hanno corrisposto compensi a esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato relativo alle nuove iniziative produttive (articolo 13 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388) e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte
- titolari di posizione assicurativa Inail che hanno l’obbligo di comunicare i dati relativi al personale assicurato.
Nel modello 770 Semplificato vanno indicati dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti:
- redditi di lavoro dipendente, equiparati (per esempio, le pensioni e i crediti di lavoro riconosciuti in sentenza) e assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge)
- indennità di fine rapporto
- prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione
- redditi di lavoro autonomo
- provvigioni e redditi diversi
- i dati contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione
- i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate (solo quando il sostituto d’imposta non è obbligato a presentare anche il modello 770 Ordinario)
- i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché le ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
Per un ulteriore approfondimento si rimanda alla lettura del Provvedimento del 17/01/2011 - pdf contenente le istruzioni per la compilazione.
sabato 28 maggio 2011
Proroga scadenze versamenti e Mod.730/2011
L'art.1 del Dpcm interviene sui termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2011 stabilendo che le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, potranno effettuare i predetti versamenti:
a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Si tratta dunque di uno slittamento dal 16 giugno al 6 luglio, senza alcun pagamento aggiuntivo.
L'art.2 interviene invece sui termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2011, infatti dal 31 maggio il termine slitta al 20 giugno 2011.
Mentre l'art.3 del Dpcm stabilisce che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.
domenica 15 maggio 2011
730 integrativo
Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:
a) presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione. Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico
b) presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.
mercoledì 11 maggio 2011
730/2011: scadenze
Il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il 15 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.
Infine, entro il 30 giugno il datore di lavoro o ente pensionistico, il Caf o il professionista abilitato trasmettono il modello 730 all’Agenzia delle Entrate.
venerdì 22 aprile 2011
domenica 17 aprile 2011
730/2011: documentazione da presentare
Prima di recarsi dal commercialista il contribuente deve recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.
In particolare vanno esibiti i seguenti documenti:
- il Cud (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati) rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e le altre certificazioni dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.
- fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall’imposta lorda
- altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale; per l’assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice, ecc.
- per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ricevuta della raccomandata inviata al Centro operativo di Pescara per comunicare l’inizio lavori, ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni)
- attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati autonomamente dal contribuente
- ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un’eccedenza d’imposta che si intende far valere nel modello 730.
domenica 10 aprile 2011
Modello 730/2011: chi può utilizzarlo e chi no?
- il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle Entrate perché a questo adempimento ci pensano, a seconda dei casi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato (Dottore Commercialista o Caf);
- il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre);
- se dall’elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).