domenica 27 febbraio 2011

CUD 2011

Scade domani 28.2.2011 il termine entro il quale i datori di lavoro e gli enti pensionistici devono consegnare il modello CUD 2011 - approvato con il Provvedimento Agenzia Entrate 17.1.2011 n. 169232 - a tutti coloro che hanno percepito nel periodo d'imposta 2010 redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR.
Oltre a queste tipologie di reddito, nel modello CUD dovranno essere indicate le relative ritenute d'acconto operate e le detrazioni effettuate, nonché i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST.
Modalità di consegna
Come disposto dall'art. 4 co. 6-quater del DPR 22.7.98, n. 322 il modello CUD deve essere consegnato in duplice copia entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati conseguiti i redditi certificati, oppure entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Vi è inoltre la possibilità, per il datore di lavoro, di trasmettere al dipendente il CUD in formato elettronico, a patto che il destinatario abbia gli strumenti necessari per ricevere e stampare il CUD rilasciato in via elettronica. In questo caso, il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere il modello in via elettronica, provvedendo, in caso contrario, alla consegna del documento in formato cartaceo.
Si precisa comunque che la consegna in forma cartacea è sempre obbligatoria quando i destinatari sono, ad esempio, gli eredi oppure il dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro.
Contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi
I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi possono scegliere, utilizzando l'apposita scheda allegata al modello medesimo, di destinare l'8 per mille dell'IRPEF allo Stato oppure a un'Istituzione religiosa e/o il 5 per mille della propria IRPEF ad associazioni di volontariato e non lucrative di utilità sociale, associazioni e fondazioni di promozione sociale, enti di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria, Comuni e associazioni sportive dilettantistiche.
Principali novità
Tra le principali novità del modello, ricordiamo in sintesi:
- la detassazione dei premi di produttività come da ultimo prorogata dall'art. 1 co. 47 della L. 220/2010: a tal proposito, si evidenzia la presenza di nuovi campi nei quali indicare le somme erogate nel 2008, 2009 e 2010 ai fini della produttività e della redditività oppure per lavoro straordinario, assoggettabili a imposta sostitutiva ma sulle quali sia stato invece applicato il regime ordinario;
- l'indicazione delle somme percepite da docenti e ricercatori rientrati in Italia, che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (ai sensi dell'art. 17 co. 1 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009);
- l'applicazione dell'addizionale del 10% sui compensi erogati in forma di bonus e stock option che eccedono il triplo della parte fissa delle retribuzioni, per i dirigenti e gli amministratori del settore finanziario (ex art. 33 del DL 78/2010, conv. L. 122/2010);
- l'indicazione dell'importo dell'acconto addizionale comunale IRPEF certificato nel precedente CUD, ma non trattenuto a causa di eventi eccezionali;
- la ripresa degli adempimenti a seguito del sisma in Abruzzo;
- l'agevolazione IRPEF per i lavoratori del comparto sicurezza.

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