sabato 21 dicembre 2013

Calciatori: esenti vitto e alloggio dei ritiri pre-partita



Come gestire una società di calcio sfuggendo all'offside del Fisco.
L'agenzia delle Entrate ha dettato ieri una serie di regole alle quali i club dovranno attenersi per non incappare in contestazioni. Dagli ammortamenti alla gestione di trasferte e ritiri, dal trattamento delle sponsorizzazioni agli schemi applicativi dell'Iva, il vademecum fiscale (circolare 37/E) è frutto del tavolo tecnico avviato da oltre due anni tra l'Agenzia, la Figc e le Leghe nazionali professionistiche.
Per quanto riguarda gli ammortamenti dei "cartellini" (i costi di acquisizione dei diritti pluriennali dei calciatori), viene ammessa la possibilità di effettuarli non a quote costanti spalmandoli proporzionalmente sulla durata del contatto, ma in base al principio Oic 24, a quote decrescenti (in quanto «beni strumentali di durata limitata»), a patto che questo sistema sia utilizzato per l'intero parco calciatori e una volta adottato, non sia modificato, salvo situazioni eccezionali.

martedì 3 dicembre 2013

Dal 1° gennaio stangata del 33% sui bolli dei conti deposito: come il correntista può difendersi?



La stangata del 33% dell'imposta di bollo sugli strumenti finanziari (dallo 0,15% allo 0,2%) ha passato la prima boa, quella del Senato, dribblando alcuni emendamenti di cui ha scritto Plus, l'inserto del Sole 24 Ore. Se anche nel passaggio alla Camera non ci saranno sorprese, dal 1° gennaio 2014 entrerà in vigore il rincaro di un terzo della "mini-patrimoniale", introdotta a suo tempo dal Governo Monti allo 0,1% (nel 2012) e poi aumentata allo 0,15% (nel 2013).
Ricordiamo che l'imposta di bollo comporta un prelievo minimo fisso di 34,20 euro annui per la persone fisiche, se la giacenza media annua del deposito è superiore a cinquemila euro. Chi ha una giacenza media inferiore è esente.

venerdì 8 novembre 2013

Spesometro: proroga al 31 gennaio 2014



In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori nell’effettuare la comunicazione delle operazioni Iva e quella integrativa all’Archivio dei rapporti finanziari, l’Agenzia delle Entrate ha aperto una finestra temporale che consentirà di inviare i dati fino al 31 gennaio 2014. Entro la stessa data è disposta la proroga, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, della comunicazione da parte degli operatori finanziari dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600 euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos.


giovedì 7 novembre 2013

Spesometro 2013...tra dubbi e incertezze




Tra le numerose incertezze e incoerenze che rendono problematica la gestione dello spesometro, è opportuno segnalarne una che, ad oggi, non ci sembra sia stata oggetto di specifici interventi della dottrina.
Ci si riferisce, in particolare, alla documentazione che l’intermediario o gli incaricati della trasmissione e le società del gruppo devono rilasciare al dichiarante e alla prova della presentazione della comunicazione da presentare nei prossimi giorni.
È bene segnalare che le istruzioni per la compilazione del modello polivalente prevedono che, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR n. 322/98, l’intermediario abilitato e le società del gruppo incaricate della trasmissione telematica, devono:


martedì 20 agosto 2013

Avviamento derivante da una precedente cessione d'azienda: sentenza della Cassazione del 3 luglio 2013



Con la sentenza n. 16684 depositata il 3 luglio 2013, la Corte di Cassazione ha legittimato la deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento anche se, nel frattempo, la società accertata aveva proceduto a ritrasferire a terzi i beni acquisiti in forza di una precedente cessione d’azienda con una serie di contratti che, a loro volta, sono stati riqualificati come cessione d’azienda.
Nel caso giunto a sentenza, in particolare, la società A (ricorrente) aveva acquisito un’azienda industriale dalla società X, ed aveva successivamente effettuato una serie distinta di cessioni nei confronti della società Z (macchinari, attrezzature, magazzino, beni immateriali) che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto essere una cessione d’aziendafrazionata”.
L’oggetto della controversia non è, come sarebbe lecito attendersi, l’accertamento del valore dell’avviamento della cessione d’azienda operata da A in favore di Z ai fini dell’imposta di registro, né l’eventuale rideterminazione della plusvalenza utilizzando anche per le imposte sui redditi i criteri di quantificazione dell’avviamento adottati in sede di accertamento per le imposte indirette, bensì la ripresa a tassazione della quota di ammortamento dell’avviamentoderivativo”, ovvero dell’avviamento pagato da A ad X in occasione della precedente cessione d’azienda, che la società A stessa aveva continuato ad ammortizzare.


giovedì 15 agosto 2013

I canoni non percepiti vanno dichiarati e tassati



La Cassazione, fornendo, con sentenza n. 11158/2013, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 26 (ex 23), comma 1 del TUIR, nel solco del proprio prevalente indirizzo ispirato da una precedente pronuncia della Corte Costituzionale, ha riaffermato che la mancata percezione dei canoni, a causa della morosità del conduttore, non ne impedisce l’assoggettamento alle imposte sui redditi fintanto che non sia intervenuta la risoluzione del contratto di locazione. La decisione dei giudici di legittimità merita di essere segnalata perché consolida il proprio orientamento e rende tale principio “diritto vivente”.
Il comma 1 dell’art. 26 del TUIR stabilisce – come è noto – che i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto previsto per l’imputazione del reddito agrario, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso di terreni e/o fabbricati. I redditi derivanti da contratti di locazione di fabbricati abitativi, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, mentre per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.


domenica 14 luglio 2013

Da imprese e negozi il 41% dell'IMU



Il 41% del gettito prodotto dall'Imu arriva dalle attività produttive. Il dato si può calcolare grazie alle tabelle che il ministero dell'Economia ha fornito ieri alla commissione Finanze della Camera in risposta a un'interrogazione parlamentare, e che per la prima volta distinguono in maniera puntuale il numero di unità immobiliari e il loro valore per ogni categoria catastale.
Le tabelle non offrono dati sul gettito, ma per rispondere alla domanda concentrano la propria attenzione sugli imponibili totali e medi di ogni tipologia di immobili, specificando anche quante sono le unità censite in ogni categoria. Su questa base, per ottenere una stima attendibile del gettito è sufficiente applicare le aliquote medie decise dai Comuni l'anno scorso (4,4 per mille per le abitazioni principali, 9,33 per mille per gli altri immobili, come risulta dal censimento stilato dall'Ifel).


giovedì 30 maggio 2013

Unico 2013 verso la proroga

Ore decisive per la proroga dei versamenti di Unico. L'ipotesi su cui si sta lavorando è uno spostamento delle scadenze all'8 luglio senza maggiorazione e al 20 agosto con lo 0,40% in più per i circa 3,5 milioni di contribuenti (imprenditori, autonomi e società) soggetti a studi di settore. Salvo ripensamenti dell'ultima ora, la decisione del posticipo rispetto al termine attuale del 17 giugno potrebbe essere ufficializzata già oggi in commissione Finanze della Camera all'interrogazione presentata da Maurizio Bernardo (Pdl). Mentre al momento non sembra esserci alcun margine per spostare in avanti i versamenti per l'acconto Imu in scadenza sempre il 17 giugno.
La proroga su Unico dovrebbe, quindi, ricalcare grosso modo quella già concessa lo scorso anno: si andrebbe alla cassa fino all'8 luglio senza maggiorazione e dal 9 luglio al 20 agosto con lo 0,40% aggiuntivo. Il differimento andrebbe incontro alle richieste arrivate dalle associazioni di categoria e dai professionisti nel corso delle ultime settimane. Non a caso l'interrogazione di Bernardo prende le mossa proprio dall'appello al ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, da parte dell'Ordine dei commercialisti di Roma e condiviso da altri 62 Ordini (si veda Il Sole 24 Ore del 25 maggio). Un appello che sottolineava il ritardo nel rilascio della versione definitiva del software Gerico per i contribuenti soggetti a studi di settore e l'incrocio "pericoloso" con l'acconto Imu che - nonostante la sospensione sulla prima casa in attesa del restyling complessivo della tassazione sugli immobili - riguarda comunque quasi 30 milioni di immobili.
Va ricordato che la risposta fornita mercoledì scorso all'interrogazione presentata dal vicepresidente della commissione Finanze della Camera, Enrico Zanetti, aveva escluso uno slittamento per gli studi di settore perché l'iter di definizione di tutta la procedura fosse a buon punto. Negli ultimi giorni l'agenzia delle Entrate ha accelerato sul fronte degli strumenti necessari per il calcolo delle imposte dovute. Lunedì, infatti, è stata pubblicata la release definitiva del programma per determinare gli importi dell'autotassazione insieme ai 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti che sono parte integrante di Unico 2013. Il pressing della politica starebbe convincendo l'amministrazione finanziaria (nonostante le smentite su una proroga arrivate anche ieri) della difficoltà di gestire due scadenze ravvicinate come l'Imu e il prelievo sui redditi dello scorso anno (Irpef o Ires ma anche Irap), di fronte al quale commercialisti, altri professionisti abilitati e Caf sarebbero chiamati a un vero e proprio tour de force nelle prossime due settimane.
Del resto, anche sul 730 la scelta è stata quella di optare per un differimento, motivato proprio dall'Imu. Il Dpcm anticipato nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore è stato firmato dal ministro dell'Economia ed è andato alla firma del presidente del Consiglio, Enrico Letta. La pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» è attesa per oggi anche in vista della scadenza per la consegna della dichiarazione ai Caf entro domani, venerdì 31 maggio. L'ufficializzazione porterà a lunedì 10 giugno il termine ultimo per affidare il modello nelle mani dei centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati, che poi dovranno consegnare entro il 24 giugno la copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il prospetto di liquidazione al contribuente ed entro l'8 luglio dovranno inviarla alle Entrate. Anche in questa circostanza sono state le difficoltà emerse prima con le incertezze e poi con le novità introdotte dal Dl 54/2013 sull'Imu a richiedere un intervento per i tempi supplementari. In particolare la consulta dei Caf aveva lanciato l'allarme su circa 100mila dichiarazioni di lavoratori dipendenti e pensionati da rifare dopo il congelamento dell'Imu sull'abitazione principale e le relative pertinenze (con l'esclusione naturalmente degli immobili di pregio). Si tratta dei casi in cui i contribuenti interessati avevano scelto di destinare il credito Irpef che emergeva dal 730 per abbattere l'imposta sulla prima casa e che, senza proroga, avrebbero richiesto la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il 25 ottobre. La proroga sul 730 e quella che potrebbe maturare sui versamenti dei contribuenti soggetti a studi di settore finisce con il rendere molto difficile se non impossibile lo slittamento per l'Imu, anche alla luce dell'impatto negativo di un eventuale differimento per la tenuta dei bilanci degli enti locali. Bilanci su cui proprio ieri l'Anci ha chiesto una proroga per l'approvazione (si veda a pagina 20).
Marco Mobili
Giovanni Parente
(Fonte Sole24Ore del 30/05/2013)

lunedì 1 aprile 2013

Venditori porta a porta occasionali: chi sono e come si inquadrano dal punto di vista normativo





Gli incaricati alle vendite, noti anche col nome di venditori porta a porta o venditori a domicilio, sono coloro che si occupano della vendita di un prodotto direttamente al consumatore finale. In particolare, tale attività é caratterizzata dal fatto che la vendita avviene al di fuori dei locali dell'impresa.
Tale professione é disciplinata dalla Legge n.114 del 1998 e dalla Legge n.173 del 2005.
Secondo l'art.1 della Legge n.173/2005, la vendita diretta a domicilio é la raccolta di ordinativi di acquisto presso:
- il domicilio del consumatore finale;
oppure
- nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, intrattenimento o svago.

L'attività di Incaricato alle Vendite può essere svolta da tutte le persone fisiche che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) avere la maggiore età;
2) non avere pendenze penali;
3) essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla società.

L'attività dell'incaricato alla vendita diretta senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia, é considerabile un'attività occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo non superiore a 5.000 euro. Il limite dei 5.000 euro riguarda il reddito e non il volume d'affari, di conseguenza, per la sua determinazione, si dovrà tener conto anche delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività. L'art.25bis, comma 6 del DPR 600/73 forfetizza tali spese al 22%, per cui, il limite massimo di reddito lordo é di 6.410,25 euro:
6.410,25 x 22% = 1.410,25 euro
6.410,25 - 1.410,25 = 5.000 euro

RIFLESSI IVA
Ai fini IVA, un'attività occasionale non comporta l'obbligo di apertura della partita IVA, né l'adempimento degli altri obblighi previsti dal DPR 633/72 (fatturazione, tenuta dei registri IVA, ecc.). Viceversa se il reddito annuo supera 5.000 euro, l'attività non può essere considerata occasionale e, di conseguenza, dovrà essere considerata come abituale e il venditore sarà considerato a tutti gli effetti un soggetto passivo IVA.

RIFLESSI IRPEF
Dal punto di vista dell'imposizione diretta, l'impresa committente trattiene una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari al primo scaglione di reddito, attualmente al 23%. Tuttavia tali redditi, se non superiori a 6.410,25 euro, non dovranno essere riportati nel Modello Unico del venditore (RM 180/E del 1995).

RIFLESSI INPS
Per quanto riguarda la contribuzione INPS, gli obblighi scattano dal superamento dei 5.000 euro con aliquota al 27,72% prevista dalla gestione separata. Tale fascia di reddito rappresenta una vera e propria fascia di esenzione, quindi in caso di redditi superiori a tale limite i contributi sono dovuti solamente sulla parte che eccede il limite stesso. Riportando un esempio:
Reddito lordo = 8.000 euro
Deduzione forfettaria spese = 1.760 (8.000 x 22%);
Reddito netto = 6.240 (8.000 - 1.760);
Imponibile previdenziale = 1.240 (6.240 - 5.000).


martedì 15 gennaio 2013

Dichiarazione IMU: chi deve presentarla e chi no




Lunedì 4 febbraio 2013 scade il primo termine per presentare la dichiarazione IMU. Dovranno presentarla tutti i proprietari di immobili per i quali l'obbligo dichiarativo é sorto dal 1 gennaio al 5 novembre 2012 (data di pubblicazione del decreto 30 ottobre 2012). Per quelli in relazione ai quali l'evento rilevante  ai fini IMU si è verificato in un momento successivo, invece resta il termine "mobile" e ordinario di 90 giorni.

L'obbligo dichiarativo IMU sorge nei casi in cui sono intervenute modifiche rispetto alle dichiarazioni ICI già presentate ed in genere quando le variazioni non sono conoscibili dal Comune. La platea dei contribuenti coinvolti nell'operazione è dunque costituita da due gruppi distinti, gli immobili che godono di riduzione dell'imposta e quelli per i quali i Comuni non sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento.

Nelle istruzioni sono evidenziati i casi per i quali la dichiarazione non va presentata. La situazione più frequente é quella dell'abitazione principale che non va quasi mai dichiarata, anche nel caso in cui si abbia diritto alla maggiore detrazione di 50,00 euro per figli conviventi sotto i 26 anni.  Così come non vanno dichiarate le pertinenze dell'abitazione principale. Eccezione è il caso di coniugi non separati che hanno residenze diverse nello stesso Comune, che hanno infatti l'obbligo di dichiarare l'abitazione che fruisce delle agevolazioni prima casa.

Tuttavia la casistica delle situazioni particolari è ampia e nello schema seguente si cercherà di riassumere chi è obbligato alla dichiarazione IMU e chi invece no. Col colore rosso si evidenziano le situazioni nelle quali la dichiarazione va presentata,  con il verde quelle nelle quali non va presentata e col colore giallo si identificano invece le situazioni nelle quali "dipende dai casi".


Abitazione principale
La dichiarazione va presentata se i coniugi risiendono in case diverse situate nello stesso Comune, rispetto alla sola unità immobiliare che fruisce delle agevolazioni per abitazione principale
Pertinenze dell'abitazione principale
La presentazione della dichiarazione non é obbligatoria. Peraltro, potrebbe agevolare i compiti di verifica del Comune
Immobili dati in locazione o in affitto
La dichiarazione va presentata solo per i contratti registrati prima del 1 luglio 2010
Immobili dati in uso gratuito ai parenti
Se il Comune ha deliberato l'applicazione di un'aliquota ridotta occorre attenersi alle condizioni e alle modalità informative previste dall'ente, in genere alternative alal dichiarazione ministeriale
Immobili acquistati nel corso del 2012
Non va presentata la dichiarazione in quanto sono applicabili le procedure telematiche per il Mui (modello unico informatico) in sede di rogito notarile
Immobili rurali
Fabbricati rurali strumentali (con annotazione catastale) e immobili trasferiti dal catasto terreni a quello urbano entro il 30 novembre 2012. La dichiarazione non va presentata perché gli enti locali possono attingere tutte le informazioni dal portale per i Comuni
Immobili ereditati nel corso del 2012
L'Agenzia delle Entrate riceve la dichiarazione di successione e invia una copia al Comune nel cui territorio si trovano gli immobili
Immobili ristrutturati nel 2012
La dichiarazione non va presentata, anche se i lavori hanno comportato la variazione della rendita: in questo caso, si tratta di atti catastali consultabili tramite il protale per i Comuni del Territorio
Immobili di interesse storico-artistico
La dichiarazione va presentata sia nel caso in cui si acquisti e sia nel caso in cui si perda il diritto all'agevolazione
Aree edificabili e terreni diventati edificabili nel 2012
Scatta l'obbligo in quanto l'informazione sul valore di mercato dell'area non è in catasto. La dichiarazione non va presentata se il contribuente ha pagato l'IMU secondo i valori fissati dal comune
Fabbricati inagibili
La dichiarazione va inviata solo se si perde il diritto alla riduzione
Immobile dell'anziano o disabile
Immobili non locati di proprietà di anziani o disabili che hanno preso la residenza in istituti di ricovero o sanitari. Il Comune è a conoscenza del trasferimento della residenza del soggetto in un istituto di ricovero
Immobile di residente all'estero (AIRE)
C'è l'obbligo solo se il Comune ha assimilato l'immobile alla prima casa
Ex casa coniugale assegnata al coniuge separato
La dichiarazione va presentata dall'ex coniuge assegnatario solo quando il Comune in cui si trova l'ex casa coniugale non é né il Comune di celebrazione del matrimonio, né il suo Comune di nascita
Immobili d'impresa
Immobili strumentali d'impresa, immobili posseduti da soggetti ires e beni merce costruiti e rimasti invenduti. C'è l'obbligo solo se il Comune ha deliberato un'aliquota ridotta
Terreni agricoli
Terreni (compresi gli incolti) a aree fabbricabili (ancora a uso agricolo), possedute e condotte da coltivatori diretti o IAP. La dichiarazione va presentata sia nel caso in cui si acquista, sia in quello in cui si perde il relativo diritto
Area edificabile pertinenziale al fabbricato
La condizione di pertinenzialità dell'area va evidenziata dal contribuente nella dichiarazione (orientamento della Cassazione)
Immobili "D" non censiti posseduti da imprese
La dichiarazione va presentata in presenza di spese incrementative rispetto al costo di acquisizione. Il termine è 90 giorni dalla data di chiusura del periodo d'imposta in cui le spese sono contabilizzate