lunedì 1 aprile 2013

Venditori porta a porta occasionali: chi sono e come si inquadrano dal punto di vista normativo





Gli incaricati alle vendite, noti anche col nome di venditori porta a porta o venditori a domicilio, sono coloro che si occupano della vendita di un prodotto direttamente al consumatore finale. In particolare, tale attività é caratterizzata dal fatto che la vendita avviene al di fuori dei locali dell'impresa.
Tale professione é disciplinata dalla Legge n.114 del 1998 e dalla Legge n.173 del 2005.
Secondo l'art.1 della Legge n.173/2005, la vendita diretta a domicilio é la raccolta di ordinativi di acquisto presso:
- il domicilio del consumatore finale;
oppure
- nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, intrattenimento o svago.

L'attività di Incaricato alle Vendite può essere svolta da tutte le persone fisiche che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) avere la maggiore età;
2) non avere pendenze penali;
3) essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla società.

L'attività dell'incaricato alla vendita diretta senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia, é considerabile un'attività occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo non superiore a 5.000 euro. Il limite dei 5.000 euro riguarda il reddito e non il volume d'affari, di conseguenza, per la sua determinazione, si dovrà tener conto anche delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività. L'art.25bis, comma 6 del DPR 600/73 forfetizza tali spese al 22%, per cui, il limite massimo di reddito lordo é di 6.410,25 euro:
6.410,25 x 22% = 1.410,25 euro
6.410,25 - 1.410,25 = 5.000 euro

RIFLESSI IVA
Ai fini IVA, un'attività occasionale non comporta l'obbligo di apertura della partita IVA, né l'adempimento degli altri obblighi previsti dal DPR 633/72 (fatturazione, tenuta dei registri IVA, ecc.). Viceversa se il reddito annuo supera 5.000 euro, l'attività non può essere considerata occasionale e, di conseguenza, dovrà essere considerata come abituale e il venditore sarà considerato a tutti gli effetti un soggetto passivo IVA.

RIFLESSI IRPEF
Dal punto di vista dell'imposizione diretta, l'impresa committente trattiene una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari al primo scaglione di reddito, attualmente al 23%. Tuttavia tali redditi, se non superiori a 6.410,25 euro, non dovranno essere riportati nel Modello Unico del venditore (RM 180/E del 1995).

RIFLESSI INPS
Per quanto riguarda la contribuzione INPS, gli obblighi scattano dal superamento dei 5.000 euro con aliquota al 27,72% prevista dalla gestione separata. Tale fascia di reddito rappresenta una vera e propria fascia di esenzione, quindi in caso di redditi superiori a tale limite i contributi sono dovuti solamente sulla parte che eccede il limite stesso. Riportando un esempio:
Reddito lordo = 8.000 euro
Deduzione forfettaria spese = 1.760 (8.000 x 22%);
Reddito netto = 6.240 (8.000 - 1.760);
Imponibile previdenziale = 1.240 (6.240 - 5.000).