Con la sentenza n. 16684 depositata il 3 luglio 2013, la Corte di Cassazione ha legittimato la deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento
anche se, nel frattempo, la società accertata aveva proceduto a
ritrasferire a terzi i beni acquisiti in forza di una precedente cessione d’azienda con una serie di contratti che, a loro volta, sono stati riqualificati come cessione d’azienda.
Nel caso giunto a sentenza, in particolare, la società A (ricorrente) aveva acquisito un’azienda industriale dalla società X, ed aveva successivamente effettuato una serie distinta di cessioni nei confronti della società Z (macchinari, attrezzature, magazzino, beni immateriali) che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto essere una cessione d’azienda “frazionata”.
L’oggetto della controversia non è, come sarebbe lecito attendersi, l’accertamento del valore dell’avviamento della cessione d’azienda operata da A in favore di Z ai fini dell’imposta di registro, né l’eventuale rideterminazione della plusvalenza
utilizzando anche per le imposte sui redditi i criteri di
quantificazione dell’avviamento adottati in sede di accertamento per le
imposte indirette, bensì la ripresa a tassazione della quota di ammortamento dell’avviamento “derivativo”, ovvero dell’avviamento pagato da A ad X in occasione della precedente cessione d’azienda, che la società A stessa aveva continuato ad ammortizzare.