sabato 24 gennaio 2015

Diritto annuo alla Camera di Commercio: nuovi importi per il 2015



Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare 29 dicembre 2014, Prot. 0227775, con la quale fornisce le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1/1/2015 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio. L’articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), aveva previsto una riduzione graduale del diritto annualedelle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria:
  • del 35% per l’anno 2015;
  • del 40% per l’anno 2016;
  • del 50% a decorrere dall’anno 2017.
Per le imprese individuali l'importo del contributo è fisso (già ridotto del 35%):
  • imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese: € 57,20;
  • imprese individuali iscritte nella sezione Ordinaria del Registro delle imprese: € 130,00;
Dovranno versare in via transitoria in misura fissa (già ridotto del 35%):
  • i soggetti iscritti al REA versano un diritto annuale transitoriamente fissato in € 19,50. Nessun importo è per loro dovuto per le unità locali da loro possedute.
  • le imprese con ragione sociale di società semplice non agricola e le società tra avvocati, versano un diritto annuale di € 130;
  • le imprese con ragione sociale di società semplice agricola versano un diritto annuale di € 65.
Per le società iscritte nella sezione ordinaria l'importo del contributo è variabile per scaglioni di fatturato.
Il valore finale va RIDOTTO del 35% su valore calcolato.
Nel caso in cui l'importo calcolato preveda dei decimali, accorre arrotondare l'importo finale all'unità di euro (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 50, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 50, l'arrotondamento va effettuato per difetto).

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