lunedì 5 gennaio 2015

La Legge di Stabilità 2015 introduce la patent box all'italiana




Con la legge di stabilità 2015, viene introdotto nel nostro ordinamento un regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti da beni immateriali, meglio noto come "patent box".
Il nuovo regime opzionale è applicabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, vale a dire dal 2015 per i soggetti "solari". È, tuttavia, prevista l'emanazione di un decreto attuativo, cui è demandata la definizione di molti aspetti sia di natura procedurale, sia inerenti all'ambito applicativo dell'agevolazione.
Ambito soggettivo
Possono fruire dell'agevolazione tutti i titolari di reddito d'impresa.
Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
L'opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni immateriali oggetto del beneficio fiscale in argomento
Ambito oggettivo
L'agevolazione riguarda i redditi derivanti dall'utilizzo (diretto o indiretto) di:
- opere dell'ingegno;
- brevetti industriali;
- marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti;
- processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali
L'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito complessivo del 50% a regime (30% nel 2014 e 40% nel 2015) dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto dei suddetti beni immateriali.
In caso di utilizzo diretto è necessario individuare un importo corrispondente al contributo economico che i predetti beni immateriali apportano al reddito complessivo. La determinazione di tale importo richiede la preventiva attivazione di una procedura di ruling, conforme a quanto previsto dall'art. 8 del DL 269/2003.
La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:
- i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;
- i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.
Esenzione delle plusvalenze
Non concorrono a determinare il reddito complessivo, in quanto escluse dalla formazione del reddito, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei suddetti beni immateriali.
L'esclusione delle plusvalenze si applica a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito:
- nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili;
- prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione.
Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni relative al ruling.
Durata dell'opzione
L'opzione per il regime agevolato:
- ha durata per cinque esercizi sociali;
- è irrevocabile.

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