giovedì 15 gennaio 2015

Perdite su crediti: sono insufficienti le lettere di sollecito al debitore per dedurre la perdita



Con l’ordinanza n. 403 del 14 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado con la quale l’invio di due lettere che sollecitavano l’adempimento dell’obbligo contrattuale è stato ritenuto requisito insufficiente a provare la certezza della perdita su crediti, con la conseguente indeducibilità della medesima.
La sentenza in commento, relativa a un periodo d’imposta in cui non risultavano ancora vigenti le fattispecie di deducibilità "automatica" introdotte dal DL 83/2012 e dalla L. 147/2013, ribadisce la necessità, in capo al contribuente che desideri portare in deduzione la perdita, di dimostrare gli elementi “certi e precisi” che l’hanno generata, chiarendo ulteriormente che si può parlare di perdita su crediti quando il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta attuabile coattivamente.
La definitività della perdita (e la conseguente deducibilità) può essere dimostrata con ogni mezzo di prova utilizzabile nel processo tributario: al riguardo, il riferimento agli “elementi” certi e precisi lascia intendere che un solo elemento non è di sicuro sufficiente ai fini della prova della certezza della perdita.
In proposito, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/2013, ha fornito, nel rispetto dei margini di soggettività previsti dalla norma e sulla base della precedente prassi e delle posizioni espresse dalla giurisprudenza, alcune linee guida per individuare la sussistenza delle condizioni di deducibilità.

1 commento:

  1. Saluti!
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