mercoledì 14 settembre 2016

Sanzioni penali sul 770/2016



Scade domani il termine per la presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta relativa all’anno 2015. Il termine – inizialmente fissato al 31 luglio, domenica, e dunque automaticamente slittato al 1° agosto – è infatti stato differito definitivamente al 15 settembre anche dopo le pressioni dei professionisti che hanno chiesto più tempo perché proprio il 1° agosto sarebbe scattata la sospensione feriale degli adempimenti fiscali. La scadenza per la presentazione del modello 770 è legata anche alla consumazione del reato di omesso versamento delle ritenute (che ha subito importanti modifiche che per la prima volta ora troveranno applicazione) e al nuovo delitto di omessa presentazione. 


Omessa dichiarazione 
L’omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, introdotta dal Dlgs 158/2015 e in vigore dal 22 ottobre dello scorso anno, comporta la reclusione da diciotto mesi a quattro anni e scatta soltanto se l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a 50mila euro. Per espressa previsione si applicano le regole già vigenti per le dichiarazioni omesse ai fini delle imposte sui redditi ed Iva, in base alle quali non si considera omessa, tra l’altro, la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine. 
Ne consegue che il reato non si consuma al momento della scadenza del 770 ma nei successivi 90 giorni, potendo il contribuente, entro detto arco temporale, presentare validamente la dichiarazione. Quest’anno pertanto la data di riferimento (ai fini penali) è il 14 dicembre 2016 (90 giorni successivi al 15 settembre), sempreché, evidentemente sia stata omesso il versamento delle ritenute per un importo superiore a 50mila euro.


Omesso versamento 
L’altro reato legato alla presentazione del 770 riguarda l’omesso versamento delle ritenute (articolo 10-bis del Dlgs 74/2000). 
In dettaglio, a seguito delle modifiche normative, si rischia la reclusione da sei mesi a due anni nel caso in cui non si effettui tale versamento per somme superiori a 150mila euro (fino allo scorso anno l’importo era di 50mila euro). 
Da evidenziare che, rispetto alla precedente versione è ora previsto che le omissioni non debbano più necessariamente risultare dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, essendo sufficiente che esse siano dovute in base alla dichiarazione.
La nuova fattispecie fa infatti riferimento alle «ritenute … dovute sulla base della stessa dichiarazione» e non più a quelle risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.
Da quest’anno, così, per la commissione del reato sarà sufficiente l’indicazione nel modello 770 dell’importo non versato, non risultando più necessarie le certificazioni rilasciate al sostituito. L’innalzamento della soglia (a 150mila euro), essendo più favorevole al trasgressore, si applica anche per il passato. La previsione invece della semplice indicazione nel modello 770 delle ritenute (e non più la necessità di rilasciare la certificazione) risultando più sfavorevole al reo, trova applicazione solo per il futuro e quindi per la prima volta da quest’anno.
Da tener presente poi che se entro il 15 settembre il contribuente versa una somma che consente di contenere l’omissione al di sotto dei 150mila euro non commetterà reato. Ad esempio, se le ritenute non versate nel 2015 sono pari a 200mila euro, sarà sufficiente che il contribuente, entro domani, 15 settembre, versi 50.001 euro per non commettere reato (l’omissione infatti scenderebbe al di sotto della soglia penale). Scaduto il termine, un eventuale parziale pagamento successivo a tale data, non risolve il problema penale in quanto è necessaria l’integrale estinzione del debito tributario anche a rate, da concludersi prima dell’inizio del dibattimento. 
In ipotesi di integrale pagamento si verifica una causa di non punibilità e quindi il contribuente non potrà essere perseguito penalmente. È peraltro possibile chiedere al giudice – in caso di pagamenti dilazionati – due proroghe di tre mesi cadauna per concludere i versamenti e usufruire della non punibilità.


Fonte - Sole24Ore

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